Onorevoli Colleghi! - L'Organizzazione mondiale della sanità ha più volte sottolineato in questi ultimi anni l'importanza crescente degli interventi psicoterapeutici nei programmi e nelle scelte di politica sanitaria. Sempre più numerosi sono, infatti, gli studi internazionali che dimostrano l'utilità del lavoro psicoterapeutico in tutte le situazioni di disagio psichiatrico e in molte altre condizioni di sofferenza come la tossicodipendenza e i disturbi del comportamento alimentare, l'antisocialità e i disturbi del bambino abusato o maltrattato che arrivano abitualmente ad altri tipi di servizio sociale o sanitario.
      Nel campo delle psicosi schizofreniche, prima di tutto, quello che viene dimostrato con chiarezza da ricerche compiute su molte migliaia di casi è il fatto per cui il fattore di prevenzione più importante delle ricadute è quello del sostegno psicoterapeutico alle famiglie: integrato con l'utilizzo delle strutture intermedie di tipo comunitario e con un accorto impiego di farmaci neurolettici, esso contribuisce, infatti, più di qualsiasi altro intervento ad evitare nuove ospedalizzazioni e le evoluzioni più gravi delle psicosi. Per ciò che riguarda la sindrome depressiva, le ricerche catamnestiche dimostrano ugualmente con chiarezza che, a breve termine, i risultati dell'intervento farmacologico sono analoghi a quelli della psicoterapia ma che, nel lungo periodo, i vantaggi legati all'uso della psicoterapia nella prevenzione

 

Pag. 2

delle ricadute sono comunque evidenti. Le stesse valutazioni sono state fatte del resto nel trattamento delle nevrosi e dei disturbi di personalità, soprattutto quelli all'origine delle tossicodipendenze e dei disturbi di comportamento alimentare, dove la psicoterapia si rivela molto più efficace di qualsiasi farmaco. Un valore preventivo e terapeutico straordinario viene riconosciuto alla psicoterapia, infine, quando chi manifesta disagio è il bambino o l'adolescente: nel caso in particolare dei disturbi post-traumatici legati all'abuso ed ai maltrattamenti, la necessità di utilizzare strumenti di livello psicoterapeutico nella cura delle vittime e l'impossibilità di affidare queste ultime esclusivamente a dei trattamenti medici risulta con grande chiarezza dall'esperienza dei clinici e dei ricercatori.
      Una volta chiarita l'utilità degli interventi psicoterapeutici, quella che va valutata con grande attenzione è la situazione, tuttavia, dei servizi chiamati ad erogarli. L'osservazione più banale, a questo proposito, è quella per cui, salvo lodevoli eccezioni, la maggior parte delle strutture pubbliche non può permettersi di offrire interventi psicoterapici strutturati ai soggetti che ne hanno bisogno. Il che viene implicitamente riconosciuto, in fondo, dalle assicurazioni di alcune categorie privilegiate (parlamentari, giornalisti e dirigenti d'azienda) che riconoscono ai loro clienti la possibilità di essere rimborsati per le spese sostenute usufruendo della professionalità di uno psicoterapeuta privato. Il paradosso che ne risulta è quello per cui la psicoterapia viene rimborsata a quelli che avrebbero la possibilità di pagarsela da sé mentre nessun rimborso è previsto per quelli che non hanno la possibilità di pagarsela.
      Lo scopo fondamentale della presente proposta di legge sta in effetti tutto qui: nel riconoscimento del diritto d'accesso alle prestazioni offerte dagli psicoterapeuti per tutti quelli che possono trarne un vantaggio significativo. Un diritto che viene assicurato istituendo un sistema di accreditamento dei professionisti con specializzazione in psicoterapia ai quali i servizi delle aziende sanitarie locali (ASL) invieranno i soggetti bisognosi di diagnosi e cura solo nei casi in cui non possono garantire adeguata assistenza. Proponendo una scelta, quella del professionista privato convenzionato, che è importante prima di tutto per motivi di bilancio, perché l'assunzione di un numero adeguato di psicoterapeuti avrebbe costi insostenibili per il Sistema sanitario nazionale, ma anche per motivi, ancora più importanti, di efficacia, perché la persona con cui si istituisce un rapporto psicoterapeutico va scelta e perché la privacy di questo rapporto è una componente importante del lavoro terapeutico. I compiti che vengono attribuiti alle regioni e ai dipartimenti di salute mentale sono, d'altra arte, quello essenziale di decidere se l'intervento psicoterapeutico richiesto deve essere effettivamente erogato, quello di definire la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito e quello, altrettanto importante, di monitorare e verificare l'efficacia e la qualità di un servizio che dovrà essere reso, comunque, al livello tariffario minimo stabilito dagli ordini professionali.
      Una considerazione importante da fare, a questo punto, è quella che riguarda i costi di questa innovazione che sarà comunque a carico del Fondo sanitario nazionale. Partendo dal presupposto per cui l'accesso alla psicoterapia è proposto come alternativo ad altre più costose forme di intervento basate soprattutto sul farmaco e sul ricovero, i costi degli interventi psicoterapici saranno compensati con il parallelo risparmio in termini di calo della spesa farmaceutica e degli interventi di ospedalizzazione. Il farmaco, infatti, tende a cronicizzare il paziente e ad essere più costoso, nel tempo, di una terapia capace di prevenire e curare. Quello che è stato documentato da alcuni anni, ormai, in diversi Länder tedeschi, dove il cittadino trova un elenco di psicoterapeuti accreditati dal Servizio pubblico sanitario ai quali lo stesso Servizio invia i pazienti, sobbarcandosi la parte di costo che il cittadino non può sostenere, è una diminuzione importante della spesa sanitaria destinata ai problemi psichiatrici. Quello che va ben
 

Pag. 3

tenuto presente di fronte a chi si ponesse il problema di un aumento indiscriminato della spesa per la psicoterapia, d'altra parte, è che, a garanzia stessa del suo funzionamento, il trattamento psicoterapeutico dovrebbe comunque far leva sul sistema di partecipazione al costo legato al reddito, definito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
      L'articolo 1 della proposta di legge afferma prima di tutto il diritto per tutti i cittadini che ne possono trarre giovamento di accesso a un trattamento psicoterapeutico.
      L'articolo 2 attribuisce ai servizi delle ASL la valutazione delle richieste di accesso al trattamento e altresì il compito di indicare la prestazione che è possibile erogare in convenzione.
      L'articolo 3 indica i requisiti per l'accreditamento dei professionisti e delle strutture interessate ad erogare trattamenti psicoterapici in convenzione e sottolinea, in particolare, la necessità di utilizzare criteri specifici, da parte delle regioni, per l'individuazione delle strutture abilitate all'intervento da effettuare a favore dei minori vittime di abuso sessuale, di maltrattamento o di abbandono.
      L'articolo 4 segnala la necessità di considerare le prestazioni di assistenza psicoterapeutica come prestazioni al cui costo l'utente partecipa e affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di organizzare il sistema delle convenzioni, della loro utilizzazione e del loro controllo.
      L'articolo 5 propone una regolamentazione delle attività di tirocinio previste per gli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ampliando, anche per questa via, la possibilità di offrire risposte psicoterapeutiche strutturate nei servizi pubblici e privati accreditati.
 

Pag. 4